GIOVANNI PAOLO II
LETTERE APOSTOLICHE
Lettera Apostolica in forma di Motu proprio su alcuni apetti
della celebrazione del Sacramento della Penitenza
7 aprile 2002
Per la misericordia di Dio, Padre che riconcilia, il Verbo prese carne nel
grembo purissimo della Beata Vergine Maria per salvare "il suo popolo dai suoi
peccati" (Mt 1, 21) e aprirgli "la via della eterna salvezza".(1) San Giovanni
Battista conferma questa missione indicando in Gesù l'"Agnello di Dio", "colui
che toglie il peccato del mondo" (Gv 1, 29). Tutta l'opera e la predicazione
del Precursore è una chiamata energica e calorosa alla penitenza e alla
conversione, il cui segno è il battesimo amministrato nelle acque del
Giordano. Lo stesso Gesù si è sottomesso a quel rito penitenziale (cfr Mt 3,
13- 17), non perché abbia peccato, ma perché "Egli si lascia annoverare tra i
peccatori; è già "l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo" (Gv 1,
29); già anticipa il "battesimo" della sua morte cruenta".(2) La salvezza è,
dunque e innanzitutto, redenzione dal peccato quale impedimento all'amicizia
con Dio, e liberazione dallo stato di schiavitù nel quale si trova l'uomo, che
ha ceduto alla tentazione del Maligno e ha perso la libertà dei figli di Dio (cfr
Rm 8, 21).
La missione affidata da Cristo agli Apostoli è l'annuncio del Regno di Dio e
la predicazione del Vangelo in vista della conversione (cfr Mc 16, 15; Mt 28,
18-20). La sera dello stesso giorno della sua Risurrezione, quando è imminente
l'inizio della missione apostolica, Gesù dona agli Apostoli, in virtù della
forza dello Spirito Santo, il potere di riconciliare con Dio e con la Chiesa i
peccatori pentiti: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20,
22-23).(3)
Lungo la storia e nell'ininterrotta prassi della Chiesa "il ministero della
riconciliazione" (2 Cor 5, 18), donata mediante i sacramenti del Battesimo e
della Penitenza, si è dimostrato un impegno pastorale sempre vivamente
sentito, compiuto in ossequio al mandato di Gesù come parte essenziale del
ministero sacerdotale. La celebrazione del sacramento della Penitenza ha avuto
nel corso dei secoli uno sviluppo che ha conosciuto diverse forme espressive,
sempre, però, conservando la medesima struttura fondamentale che comprende
necessariamente, oltre all'intervento del ministro - soltanto un Vescovo o un
presbitero, che giudica e assolve, cura e guarisce nel nome di Cristo - gli
atti del penitente: la contrizione, la confessione e la soddisfazione.
Nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte ho scritto: "Un rinnovato
coraggio pastorale vengo poi a chiedere perché la quotidiana pedagogia delle
comunità cristiane sappia proporre in modo suadente ed efficace la pratica del
sacramento della Riconciliazione. Come ricorderete, nel 1984 intervenni su
questo tema con l'Esortazione postsinodale Reconciliatio et paenitentia, che
raccoglieva i frutti di riflessione di un'Assemblea generale del Sinodo dei
Vescovi dedicata a questa problematica. Invitavo allora a fare ogni sforzo per
fronteggiare la crisi del "senso del peccato" (...) Quando il menzionato
Sinodo affrontò il problema, stava sotto gli occhi di tutti la crisi del
Sacramento, specialmente in alcune regioni del mondo. I motivi che ne erano
all'origine non sono svaniti in questo breve arco di tempo. Ma l'Anno
giubilare, che è stato particolarmente caratterizzato dal ricorso alla
Penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio incoraggiante, da non
lasciar cadere: se molti, e tra essi anche tanti giovani, si sono accostati
con frutto a questo Sacramento, probabilmente è necessario che i Pastori si
armino di maggior fiducia, creatività e perseveranza nel presentarlo e farlo
valorizzare".(4)
Con queste parole ho inteso e intendo far coraggio e, nello stesso tempo,
rivolgere un forte invito ai miei confratelli Vescovi - e, attraverso di essi,
a tutti i presbiteri - per un sollecito rilancio del sacramento della
Riconciliazione, anche come esigenza di autentica carità e di vera giustizia
pastorale,(5) ricordando loro che ogni fedele, con le dovute disposizioni
interiori, ha diritto a ricevere personalmente il dono sacramentale.
Affinché il discernimento sulle disposizioni dei penitenti in ordine alla
remissione o meno, e all'imposizione dell'opportuna penitenza da parte del
ministro del Sacramento possa essere attuato, occorre che il fedele, oltre
alla coscienza dei peccati commessi, al dolore per essi e alla volontà di non
più ricaderci,(6) confessi i suoi peccati. In questo senso, il Concilio di
Trento dichiarò che è necessario "per diritto divino confessare tutti e
singoli i peccati mortali".(7) La Chiesa ha visto sempre un nesso essenziale
tra il giudizio affidato ai sacerdoti in questo Sacramento e la necessità che
i penitenti dichiarino i propri peccati,(8) tranne in caso di impossibilità.
Pertanto, essendo la confessione completa dei peccati gravi per istituzione
divina parte costitutiva del Sacramento, essa non resta in alcun modo affidata
alla libera disponibilità dei Pastori (dispensa, interpretazione, consuetudini
locali, ecc.). La competente Autorità ecclesiastica specifica unicamente -
nelle relative norme disciplinari - i criteri per distinguere l'impossibilità
reale di confessare i peccati da altre situazioni in cui l'impossibilità è
solo apparente o comunque superabile.
Nelle attuali circostanze pastorali, venendo incontro alle preoccupate
richieste di numerosi Fratelli nell'Episcopato, considero conveniente
richiamare alcune delle leggi canoniche vigenti circa la celebrazione di
questo Sacramento, precisandone qualche aspetto per favorire in spirito di
comunione con la responsabilità che è propria dell'intero Episcopato(9) una
sua migliore amministrazione. Si tratta di rendere effettiva e di tutelare una
celebrazione sempre più fedele, e pertanto sempre più fruttifera, del dono
affidato alla Chiesa dal Signore Gesù dopo la risurrezione (cfr Gv 20, 19-23).
Ciò appare specialmente necessario dal momento che si osserva in alcune
regioni la tendenza all'abbandono della confessione personale insieme ad un
ricorso abusivo all'"assoluzione generale" o "collettiva", sicché essa non
appare come mezzo straordinario in situazioni del tutto eccezionali. Sulla
base di un allargamento arbitrario del requisito della grave necessità,(10) si
perde di vista in pratica la fedeltà alla configurazione divina del
Sacramento, e concretamente la necessità della confessione individuale, con
gravi danni per la vita spirituale dei fedeli e per la santità della Chiesa.
Pertanto, dopo aver sentito in merito la Congregazione per la Dottrina della
Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e il
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nonché i pareri di venerati
Fratelli Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, ribadendo la
dottrina cattolica riguardo al sacramento della Penitenza e della
Riconciliazione, esposta sinteticamente nel Catechismo della Chiesa
Cattolica,(11) cosciente della mia responsabilità pastorale e con piena
consapevolezza della necessità ed efficacia sempre attuali di questo
Sacramento, dispongo quanto segue:
1. Gli Ordinari ricordino a tutti i ministri del sacramento della Penitenza
che la legge universale della Chiesa ha ribadito, in applicazione della
dottrina cattolica in materia, che:
a) "La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico
modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato
con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da
una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche
in altri modi".(12)
b) Perciò, "tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle
anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le
confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che
sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale,
stabiliti, per loro comodità, giorni e ore".(13)
Inoltre, tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento
della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo
ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta.(14) La mancanza
di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro
per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso
pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine
del Buon Pastore.
2. Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari,
devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime
facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. In particolare, si
raccomanda la presenza visibile dei confessori nei luoghi di culto durante gli
orari previsti, l'adeguamento di questi orari alla situazione reale dei
penitenti, e la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e
anche per venire incontro alla necessità dei fedeli durante la celebrazione
delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti.(15)
3. Poiché "il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il
numero tutti i peccati gravi commessi dopo il Battesimo e non ancora
direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati
nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente
esame",(16) va riprovato qualsiasi uso che limiti la confessione ad un'accusa
generica o soltanto di uno o più peccati ritenuti più significativi. D'altra
parte, e tenendo conto della chiamata di tutti i fedeli alla santità, si
raccomanda loro di confessare anche i peccati veniali.(17)
4. Alla luce e nel contesto delle norme precedenti, deve essere compresa e
rettamente applicata l'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa
confessione individuale, prevista al can. 961 del Codice di Diritto Canonico.
Essa, infatti, "riveste un carattere di eccezionalità"(18) e "non può essere
impartita in modo generale se non:
1º vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti
il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;
2º vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si
hanno a disposizione confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene,
le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti,
senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia
sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera
sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la
sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in
occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio".(19)
Circa il caso di grave necessità, si precisa quanto segue:
a) Si tratta di situazioni che, oggettivamente, sono eccezionali, come quelle
che si possono verificare in territori di missione o in comunità di fedeli
isolati, dove il sacerdote può passare soltanto una o poche volte l'anno o
quando le condizioni belliche, meteorologiche o altre simili circostanze lo
consentano.
b) Le due condizioni stabilite nel canone per configurare la grave necessità
sono inseparabili, per cui non è mai sufficiente la sola impossibilità di
confessare "come si conviene" i singoli entro "un tempo conveniente" a causa
della scarsità di sacerdoti; tale impossibilità deve essere unita al fatto che
altrimenti i penitenti sarebbero costretti a rimanere "a lungo", senza loro
colpa, privi della grazia sacramentale. Si debbono perciò tener presenti le
circostanze complessive dei penitenti e della diocesi, per quanto attiene
l'organizzazione pastorale di questa e la possibilità di accesso dei fedeli al
sacramento della Penitenza.
c) La prima condizione, l'impossibilità di poter ascoltare le confessioni
"come si conviene" "entro un tempo conveniente", fa riferimento solo al tempo
ragionevolmente richiesto per l'essenziale amministrazione valida e degna del
Sacramento, non essendo rilevante a tale riguardo un colloquio pastorale più
lungo, che può essere rimandato a circostanze più favorevoli. Questo tempo
ragionevolmente conveniente, entro cui ascoltare le confessioni, dipenderà
dalle possibilità reali del confessore o confessori e degli stessi penitenti.
d) Circa la seconda condizione, sarà un giudizio prudenziale a valutare quanto
lungo debba essere il tempo di privazione della grazia sacramentale affinché
si abbia vera impossibilità a norma del can. 960, allorché non vi sia
imminente pericolo di morte. Tale giudizio non è prudenziale se stravolge il
senso dell'impossibilità fisica o morale, come accadrebbe se, ad esempio, si
considerasse che un tempo inferiore a un mese implicherebbe rimanere "a lungo"
in simile privazione.
e) Non è ammissibile il creare o il permettere che si creino situazioni di
apparente grave necessità, derivanti dalla mancata amministrazione ordinaria
del Sacramento per inosservanza delle norme sopra ricordate(20) e tanto meno,
dall'opzione dei penitenti in favore dell'assoluzione in modo generale, come
se si trattasse di una possibilità normale ed equivalente alle due forme
ordinarie descritte nel Rituale.
f) La sola grande affluenza di penitenti non costituisce sufficiente
necessità, non soltanto in occasione di una festa solenne o di un
pellegrinaggio, ma neppure per turismo o altre simili ragioni dovute alla
crescente mobilità delle persone.
5. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del can. 961, § 1,
2º, non spetta al confessore, ma "al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto
dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può
determinare i casi di tale necessità".(21) Tali criteri pastorali dovranno
essere espressione della ricerca della totale fedeltà, nelle circostanze dei
rispettivi territori, ai criteri di fondo espressi dalla disciplina universale
della Chiesa, i quali peraltro poggiano sulle esigenze derivanti dallo stesso
sacramento della Penitenza nella sua divina istituzione.
6. Essendo di fondamentale importanza, in una materia tanto essenziale per la
vita della Chiesa, la piena armonia tra i vari Episcopati del mondo, le
Conferenze Episcopali, a norma del can. 455 § 2 del C.I.C., faranno pervenire
quanto prima alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti il testo delle norme che esse intendono emanare oppure aggiornare,
alla luce del presente Motu proprio sull'applicazione del can. 961 del C.I.C.
Ciò non mancherà di favorire una sempre più grande comunione tra i Vescovi di
tutta la Chiesa, spingendo ovunque i fedeli ad attingere abbondantemente alle
fonti della misericordia divina, sempre zampillanti nel sacramento della
Riconciliazione.
In questa prospettiva di comunione sarà pure opportuno che i Vescovi diocesani
riferiscano alle rispettive Conferenze Episcopali circa il verificarsi o meno,
nell'ambito della loro giurisdizione, di casi di grave necessità. Sarà poi
compito delle Conferenze Episcopali informare la predetta Congregazione circa
la situazione di fatto esistente nel loro territorio e sugli eventuali
mutamenti che dovessero in seguito registrarsi.
7. Quanto alle disposizioni personali dei penitenti viene ribadito che:
a) "Affinché un fedele usufruisca validamente dell'assoluzione sacramentale
impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben
disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i
singoli peccati gravi, che al momento non può confessare".(22)
b) Per quanto è possibile, anche nel caso di imminente pericolo di morte,
venga premessa ai fedeli "l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto
di contrizione".(23)
c) È chiaro che non possono ricevere validamente l'assoluzione i penitenti che
vivono in stato abituale di peccato grave e non intendono cambiare la loro
situazione.
8. Fermo restando l'obbligo "di confessare i propri peccati gravi almeno una
volta all'anno",(24) "colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante
l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione,
alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione
generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa".(25)
9. Circa il luogo e la sede per la celebrazione del Sacramento, si tenga
presente che:
a) "il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o
l'oratorio",(26) pur restando chiaro che ragioni di ordine pastorale possono
giustificare la celebrazione del Sacramento in luoghi diversi;(27)
b) la sede per le confessioni è disciplinata dalle norme emanate dalle
rispettive Conferenze Episcopali, le quali garantiranno che essa sia collocata
"in luogo visibile" e sia anche "provvista di grata fissa", così da consentire
ai fedeli ed agli stessi confessori che lo desiderano di potersene liberamente
servire.(28)
Tutto ciò che con la presente Lettera apostolica in forma di Motu proprio ho
stabilito, ordino che abbia pieno e durevole valore e sia osservato a partire
da questo giorno, nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario. Quanto
ho stabilito con questa Lettera ha valore, per sua natura, anche per le
venerande Chiese Orientali Cattoliche, in conformità ai rispettivi canoni del
Codice loro proprio.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 del mese di aprile, Domenica nell'Ottava
di Pasqua o della Divina Misericordia, nell'anno del Signore 2002,
ventiquattresimo di Pontificato.
(1)Messale Romano, Prefazio dell'Avvento I.
(2)Catechismo della Chiesa Cattolica, 536.
(3)Cfr Conc. Ecum.Tridentino, sess. XIV, De sacramento paenitentiae, can 3: DS
1703.
(4)N. 37: AAS 93 (2001) 292.
(5)Cfr C.I.C., cann. 213 e 843, § 1.
(6)Cfr Conc. Ecum. Tridentino, sess. XIV, Doctrina de sacramento paenitentiae,
cap. 4: DS 1676.
(7)Ibid., can. 7: DS 1707.
(8)Cfr ibid., cap. 5: DS 1679; Conc.Ecum. Fiorentino, Decr. pro Armeniis: DS
1323.
(9)Cfr can. 392; Conc.Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium,
23.27; Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi Christus Dominus, 16.
(10)Cfr can. 961, § 1, 2º.
(11)Cfr nn. 980-987; 1114-1134; 1420-1498.
(12)Can. 960.
(13)Can. 986, § 1.
(14)Cfr Conc.Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei presbiteri
Presbyterorum ordinis, 13; Ordo Paenitentiae, Praenotanda, n. 10, b, editio
typica, 1974.
(15)Cfr Congr. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Responsa ad
dubia proposita: "Notitiae", 37 (2001), 259-260.
(16)Can. 988, § 1.
(17)Cfr can. 988, § 2; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale
Reconciliatio et paenitentia (2 dicembre 1984), 32: AAS 77 (1985) 267;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1458.
(18)Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Reconciliatio et paenitentia
(2 dicembre 1984), 32: AAS 77 (1985) 267.
(19)Can. 961, § 1.
(20)Cfr sopra nn. 1 e 2.
(21)Can. 961, § 2.
(22)Can. 962, § 1.
(23)Can. 962, § 2.
(24)Can. 989.
(25)Can. 963.
(26)Can. 964, § 1.
(27)Cfr Can. 964, § 3.
(28)Cfr Can. 964, § 2; Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei testi
Legislativi, Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales
confessiones (7 luglio 1998): AAS 90 (1998) 711.